Art. 3.
(Limitazione dei mandati).

      1. Dopo la lettera f-ter) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 2 luglio 2004, n. 165, introdotta dall'articolo 2, comma 2, della presente legge, è aggiunta la seguente:

          «f-quater) previsione del limite di due mandati consecutivi svolti nello stesso organo elettivo per l'elezione alla carica di consigliere regionale».

      2. Al comma 2 dell'articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «presidente della provincia» sono inserite le seguenti: «ovvero la carica di consigliere provinciale e di consigliere comunale».